Indice
1. - Scopo e ambito di applicazione 2
3. - Presupposti, segnalanti e destinatari delle segnalazioni. 4
4. - Canali e processo di segnalazione 6
5. - Gestione delle segnalazioni. 8
6. - Riscontro alle segnalazioni 9
7. - Riservatezza e protezione dei dati personali. 9
10. - Sistema disciplinare. 12
11. - Formazione e consapevolezza 12
12. - Aggiornamenti della politica 13
POLITICA AZIENDALE PER IL WHISTLEBLOWING
1. - Scopo e ambito di applicazione.
Nello specifico, questa politica intende:
- fornire indicazioni su chi possa effettuare le segnalazioni;
- indicare cosa possa essere oggetto di segnalazione;
- prevedere le modalità di inoltro della segnalazione;
- identificare quali sono i soggetti destinatari delle segnalazioni;
- stabilire le modalità di gestione ed accertamento della segnalazione;
- definire quali sono le misure poste a tutela del segnalante e degli altri soggetti, nel rispetto della normativa in vigore.
2. - Definizioni.
3. - Presupposti, segnalanti e destinatari delle segnalazioni.
- violazioni di leggi e regolamenti;
- frodi, furti o malversazioni;
- violazioni di norme etiche e di condotta;
- conflitto di interessi non dichiarati;
- rischi per la sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- comportamenti discriminatori o di mobbing;
- atti di corruzione o di collusione;
- qualsiasi altra condotta illecita o impropria che possa causare danno alla società o ai suoi stakeholder.
I soggetti che possono effettuare le segnalazioni sono i seguenti:
- b) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e all’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività̀ lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- c) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività̀ lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- d) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- e) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- f) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- a) la persona segnalante ha già̀ effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- b) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
4. - Canali e processo di segnalazione.
Informazioni specifiche sul canale di segnalazione on line sono disponibili al seguente link
Il processo di segnalazione si compone di quattro fasi:
- b) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Sono escluse dal campo di applicazione della presente politica:
5. - Gestione delle segnalazioni.
Il Compliance Officer dovrà a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
- nel caso di segnalazione inoltrata attraverso il Canale di Segnalazione on line, mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
- contattare il segnalante (se non è anonimo) e convocarlo per un colloquio personale e riservato al fine di ricevere chiarimenti e/o integrazioni alle informazioni e ai documenti forniti;
- compiere un’audizione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
- effettuare ogni altra attività opportuna ai fini dell’accertamento della segnalazione.
- sentire la persona coinvolta, eventualmente su sua richiesta, anche attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti.
6. - Riscontro alle segnalazioni.
- le misure adottate per verificare la veridicità della segnalazione;
- le eventuali azioni correttive intraprese a seguito dell’indagine condotta;
- la comunicazione dell’avvio dell’indagine.
7. - Riservatezza e protezione dei dati personali.
8. - Misure di sicurezza.
- Crittografia end-to-end dei dati trasmessi tramite il sistema di whistleblowing, al fine di garantire la loro sicurezza e riservatezza durante la trasmissione.
- Utilizzo di autenticazione a due fattori per gli utenti autorizzati ad accedere al sistema di whistleblowing e limitazione di accesso al solo al personale autorizzato.
- Utilizzo di antivirus per rilevare e prevenire eventuali minacce informatiche.
- Monitoraggio continuo del sistema di whistleblowing per identificare eventuali attività sospette o comportamenti anomali.
- Pianificazione regolare di backup dei dati per garantire la continuità del sistema in caso di eventuali perdite o malfunzionamenti.
- Pianificazione di test di vulnerabilità periodici per identificare eventuali falle di sicurezza che potrebbero essere state ignorate dai controlli di sicurezza esistenti.
- Utilizzo di un sistema di gestione degli accessi per limitare l'accesso solo ai dati strettamente necessari per l'esecuzione delle rispettive attività lavorative.
- Autorizzazione scritta al trattamento (Art. 29 GDPR)
9. - Divieto di ritorsione.
- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti, la retrocessione di grado o la mancata promozione, il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa, e). - le note di merito negative o le referenze negative, l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo, la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole, l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può̀ comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione, il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità̀ economiche e la perdita di redditi;
- la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi, l’annullamento di una licenza o di un permesso, la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.